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SICUREZZA MARITTIMA
Composizione del pacchetto di misure legislativo
Il Terzo pacchetto di misure legislative in materia di sicurezza marittima é composto da sette atti comunitari, precisamente 1 regolamento e 6 direttive che si occupano di molti degli aspetti relativi alla circolazione navale.
COM (2005) 586 23 Novembre 2005
Proposta di direttiva relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera
Sintesi
La presente proposta di direttiva intende migliorare la sicurezza dei mari, ridurre al minimo l’inquinamento, proteggere il più possibile coloro che navigano controllando se gli Stati membri dell’OMI (o sigla inglese IMO: Organizzazione Internazionale Marittima) i quali hanno ratificato le relative Convenzioni in materia, le rispettano. I due principali punti deboli ai quali si intende trovare una soluzione sono: - l’eccessiva discrezionalità lasciata a ogni parte contraente per beneficiare di esenzioni o deroghe alle norme di base delle convenzioni internazionali in materia; - il carattere non vincolante delle misure di accompagnamento adottate sotto forma di risoluzione dell’OMI. L’obiettivo principale che si intende perseguire con la presente proposta di direttiva é quindi quello di recepire nel diritto comunitario la parte del codice OMI che riguarda gli Stati di bandiera e assicurarsi che gli Stati membri applichino gli obblighi internazionali in modo efficace e coordinato. La direttiva de qua introduce inoltre un audit indipendente dell’amministrazione dello Stato di bandiera e riconosce lo schema di audit sviluppato dall’IMO. La Commissione prevede altresí un incentivo a far fronte della mancata ratifica di talune convenzioni internazionali in materia di sicurezza ed inquinamento marittimo. Inoltre, come obiettivo a lungo termine, si vuole migliorare il potere di attrazione delle bandiere degli Stati membri per trasformare la flotta europea in una flotta di qualità, mantenendo sempre un clima concorrenziale con i paesi terzi. Questo obiettivo potrà essere conseguito grazie alla possibilità, per gli Stati terzi che garantiscono un sistema di qualità comparabile, di concludere accordi con gli Stati membri della Comunità europea in cambio di un accesso agli stessi vantaggi degli Stati membri.
COM (2005) 587 23 Novembre 2005
Proposta di direttiva relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amminisrazioni marittime
Sintesi
La presente direttiva persegue la finalità di aumentare l’affidabilità del processo di ispezione e di certificazione della sicurezza delle navi che battono bandiera europea. Si intende creare delle regole e standard comuni ai Paesi membri UE riguardo all’ispezione e alle società dette « di classificazione » alle quali compete il compito dell’ispezione stesa su navi e sulle loro licenze. La disciplina attualmente in vigore é quella contenuta nella Direttiva 94/57 che va riformata e aggiornata. Con la proposta di questa nuova direttiva si intende in sintesi: - rinforzare i sistemi di controllo delle organizzazioni riconosciute; - armonizzare l’attuale “duplice” sistema di ordinario e limitato riconoscimento; - semplificare e migliorare la struttura dei criteri di riconoscimento comunitari; - riformare il sistema delle sanzioni; - chierificare lo scopo della direttiva; - rimodellare la direttiva e riformarla per la quarta volta.
COM (2005) 588 23 Novembre 2005
Proposta di direttiva relativa al controllo da parte dello Stato di approdo
Sintesi
Lo scopo della presente proposta di direttiva é quello di modificare la Direttiva 95/21/CE sul controllo da parte dello Stato di approdo e fare alcuni emendamenti con lo scopo di chiarire e rinforzare le norme esistenti e crearne di nuove sulla sicurezza marittima. I punti principali della proposta di direttiva sono sinteticamente i seguenti: - Assicurare una più effettiva applicazione del regime dei controlli nei porti e negli ancoraggi dei Paesi dell’UE (artt.10 e 13): il controllo da parte dello Stato di approdo deve essere eseguito in modo uniforme negli Stati membri. - Rinforzare e semplificaregli obblighi di notifica da parte dei piloti (art.17): la direttiva attualmente in vigore già prevede che i piloti in caso di anomalie facciano le dovute segnalazioni. Si intende pertanto estendere tale obligo anche ai piloti di alto mare compresi quelli delle navi in transito – come ha insegnato l’incidente del “Prestige”. - Estendere e semplificare il regime del rifiuto di accesso (art.10): é uno strumento molto efficace utilizzato nella lotta contro le navi he sono norme al di sotto delle norme. Tale regime verrà esteso a tutte le navi, semplificato nella procedura e rafforzato. - Rafforzare i requisiti relativi alle amministrazioni incaricate dei controlli e alla competenza degli ispettori (artt.4 e 16): la direttiva ribadirrà la regole vigenti nell’ambito del diritto internazionale, ovvero che il controllo da parte dello Stato di approdo può essere esercitato da uno Stato solo se quest’ultimo è pienamente allineato alle regole di cui esso impone il rispetto alle navi straniere nei suoi porti. Inoltre, si vogliono rafforzare i requisiti concernenti il profilo professionale degli ispettori, esigendo dagli Stati membri una verifica regolare della loro competenza. - Migliorare la pianificazione, la preparazione e lo svolgimento delle ispezioni (artt. 7 e 8): vengono introdotti miglioramenti pratici al regime delle ispezioni estese che viene altresí applicato anche alle categorie di navi interessate a partire da una età minima unica (12 anni). - Rafforzare le disposizioni relative all’elemento umano (art.12): si vuole porre rimedio alle anomalie connesse alla qualificazione e alle condizioni di vita e di lavoro dei marittimi a bordo delle navi. Le dette condizioni di vita e più in generale la sicurezza della nave e la prevenzione delle forme di inquinamento saranno esaminate sistematicamente e i marittimi saranno informati dei risultati delle loro iniziative. - Controlli in materia di sicurezza (art.7): sono state introdotte nella direttiva le procedure di ispezione stabilite a livello del Protocollo di Parigi. - Un maggiore ricorso alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni relative alle navi e agli armatori (art.20): la Commissione prevede di pubblicare una lista nera di proprietari di navi che sono state sottoposte a ripetuti provvedimenti di fermo o di rifiuto di accesso. - Facilitare il monitoraggio da parte della Commissione della applicazione della direttiva da parte degli stati membri (art.23): saranno migliorate al fine di permettere all’Agenzia europea per la sicurezza marittima, che agisce per conto della Commissione, di ricevere sotto forma elettronica dei dati precisi sui movimenti delle navi. - Introduzione di un nuovo regime di ispezione (art.5): la Commisisone propone di ispezionare tutte le navi che fanno scalo nell’Unione con una differenza: che le navi considerate ad elevato rischio verranno ispezionate con maggiore frequenza riepsetto a quelle di qualità. Si propone inoltre di inserire nella direttiva nuovi principi: la determinazione di un profilo di rischio applicabile alle navi, delle misure di incentivazione per le navi a profilo di rischio poco elevato e l’adattamento delle procedure esistenti relative all’ispezione e al loro monitoraggio.
COM (2005) 589 23 Novembre 2005
Proposta di direttiva relativa alla istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione
Sintesi
L’attuale normativa in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione é contenuta nella Direttiva 2002/59/CE. La decisione di proporre una direttiva in tale materia é stata presa dalla Commissione dopo aver analizzato, nella valutazione di impatto, altre 3 opzioni possibili di iniziativa comunitaria (1. non agire; 2. lasciare agire gli stati attraverso la cooperazione regionale; 3. modificare completamente la direttiva attualmente in vigore.). L’opzione scelta, la n°4, consiste nel proporre una direttiva che vada ad emenadare la presente disciplina solo in alcuni punti specifici. Lo scopo di tale proposta legislativa é quello emendare la direttiva tuttora in vigore conformemente agli sviluppi tecnologici che si sono avuti negli utlimi anni e armonizzare i piani relativi ai luoghi di rifugio. I punti principali che si intendono modificare sono: – integrare la direttiva 2002/59/CE con talune misure complementari, per garantire una migliore sicurezza della navigazione marittima e rafforzare la tutela dell’ambiente. – armonizzare l’attuazione dei piani denominati “luoghi di rifugio” per assicurarne l’applicazione uniforme nei diversi Stati membri e per garantire una miglior prevenzione delle forme più gravi di inquinamento; – inserire nella direttiva nuovi principi definiti durante i lavori realizzati dagli Stati membri e dalla Commissione per l’attuazione del sistema per lo scambio di dati marittimi SafeSeaNet che riguardano: lo scambio sistematico a livello comunitario di dati sulla sicurezza marittima mediante il sistema SafeSeaNet, la cooperazione tra gli Stati membri per il monitoraggio e lo sviluppo di tale sistema. – preparare il quadro giuridico comunitario per i futuri sviluppi tecnologici, principalmente per le applicazioni spaziali, come i dispositivi di monitoraggio delle navi mediante segnali, i sistemi di elaborazione di immagini o Galileo.
COM (2005) 590 23 Novembre 2005
Proposta di direttiva che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchiesta sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 200/59/CE
Sintesi
Lo scopo della presente direttiva é quello di stabilire i principi base che gli Stati membri dovrebbero seguire per le ispezioni tecniche che si rendono necessarie a seguito degli incidenti marittimi ed emendare quindi la Direttiva 1999/35/CE e la 2002/59/CE. La Commissione ha valutato tre diverse opzioni di iniziativa omunitaria in questa specifica materia nel procedere alla valutazione di impatto (1. non agire e mantenere in tal modo la disciplina attuale; 2. una iniziativa non legislativa che inviti gli Stati membri ad applicare di loro iniziativa le raccomandazioni contenute nel Codice dell’OMI; 3. richiesta all’OMI da parte dei 25 Paesi membri UE di stabilire un obbligo formale di effettuare indagini tecniche su incidenti verificatisi in mare). Gli obiettivi principali della proposta sono: - migliorare la sicurezza marittima per evitare futuri disastri marittimi; - introdurre nel diritto comunitario una obbligazione per gli Stati membri di porre in essere inchieste tecniche dopo gli incidenti marittimi e di fare un rapporto; - creare organi specializzati, ed imparziali (sono i cd. “organi inquirenti”); - inserire norma sulla cooperazione e mutua assistenza in caso di incidenti marittimi; - stabilire un quadro di cooperazione permanente tra Commissione e Stati membri;
COM (2005) 592 23 Novembre 2005
Proposta di regolamento relativa alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare e per vie navigabili interne in caso di incidente
Sintesi
La presente proposta di regolamento intende recepire, nel diritto comunitario, le disposizioni della “Convenzione di Atene relativa al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli via mare” siglata in ambito OMI. Nel corso della valutazione d’impatto la Commissione ha valutato 3 potenziali opzioni politiche, ovvero: - semplice implementazione della Convenzione d’Atene; - adozione di uno strumento comunitario per incorporare le disposizioni della Convenzione di Atene senza adattamenti; - adozione di uno strumento comunitario per incorporare le disposizioni della Convenzione d’Atene con adattamenti. La terza opzione è stata ritenuta la più idonea in quanto, da un lato, assicura che le disposizioni della Convenzione siano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri dell’UE e, dall’altro, ne estende l’applicabilità ai trasporti interni. Il presente regolamento, quindi, intende incorporare la Convenzione di Atene in materia di responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri ampliandone, al tempo stesso, la portata e in particolare: - estendendone l’ambito di applicazione al traffico interno; - estendendone l’ambito di applicazione alle acque interne; - eliminando la possibilità per gli Stati membri di fissare limiti di responsabilità più alti di quelli previsti dalla Convenzione; - prevedendo un risarcimento equo del danno o della perdita di attrezzature mediche o necessarie per la mobilità dei passeggeri disabili; - prevedendo l’offerta di pagamenti anticipati come previsto nel settore aereo; - prevedendo attività informative da svolgersi prima del viaggio.
COM (2005) 593 23 Novembre 2005
Proposta di direttiva relativa alla responsabilità civile ed alle garanzie finanziarie degli armatori
Sintesi
La presente proposta di direttiva è volta ad istituire un regime per la responsabilità civile degli armatori in caso di danni a terzi e un sistema di garanzie finanziarie per gli armatori stessi. La Commissione, nella valutazione d’impatto, ha valutato 2 possibili direzioni politiche: - promuovere l’attuazione delle convenzioni internazionali; - istituire un apposito regime comunitario volto, da un lato, all’eliminazione dei tetti sulla responsabilità civile, dall’altro, ad istituire l’obbligo per gli armatori di sottoscrivere assicurazioni. La Commissione ha ritenuto che la seconda opzione risponda meglio all’esigenza di regolamentazione del settore in quanto, imponendo il vincolo di un’assicurazione obbligatoria, si garantisce una maggiore sicurezza e allo stesso tempo si pongono gli armatori tutti nella stessa condizione, facendo sì che il mercato non venga più distorto dalle azioni di alcuni operatori non scrupolosi, che circolano sprovvisti di assicurazione. La suddetta direttiva propone regole non discriminatorie, rivolte a tutti gli armatori, a prescindere dalla loro bandiera, per promuovere la sicurezza nel settore marittimo. La Commissione propone un approccio articolato in due fasi. La prima sarà diretta a tutti gli Stati membri che dovranno rispettare le disposizioni della Convenzione sulla responsabilità per il trasporto marittimo del 1996: in tal modo, verrà incorporata la Convenzione nella legislazione comunitaria e se ne garantirà la completa uniformità ed applicazione in tutta l’UE. La seconda fase consisterà, invece, nella proposta di negoziazione, all’interno dell’OMI, della suddetta Convenzione, al fine di modificarne la soglia in base alla quale gli armatori perdono il diritto a limitare la loro responsabilità civile. Le misure specifiche proposte dalla presente direttiva sono le seguenti: - le navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte della Convenzione saranno soggette ad un regime più severo sulla responsabilità civile; - la garanzia finanziaria ammonta ad una somma pari al doppio dei tetti fissati dalla Convenzione del 1996; - viene istituito un sistema di notifica per garantire che i “certificati finanziari” si trovino a bordo di tutte le navi che entrano nelle acque di giurisdizione degli Stati membri; - viene introdotto un obbligo specifico per gli armatori di possedere garanzie finanziarie per coprire i costi del rimpatrio dell’equipaggio.
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PROGETTO DI PARERE in merito al TERZO PACCHETTO DI MISURE LEGISLATIVE SULLA SICUREZZA MARITTIMA NELL'UNIONE EUROPEA cdr43-2006_fin_ac_it.doc
RELATORE Flo CLUCAS (UK/ALDE), membro del consiglio comunale di Liverpool
Aspetti principali
Il progetto di progetto di parere analizza in un unico documento tutto il terzo pacchetto delle misure legislative in materia di sicurezza marittima. Dal punto di vista degli interessi degli enti locali, in primo luogo, il parere sottolinea che gli incidenti e le avarie hanno causato tante vittime umano e inquinato oceani, aree costiere e marine regionali e locali, e causato danni all’economia, all’ambiente e tra la popolazione. Per questo appare neessario un miglioramento della legislazione comunitaria in questo settore ed il rafforzamento di un sistema di trasporto marittimo europeo vivace e competitivo per le regioni e i centri urbani, specie quelli interessati dalla presenza di industrie, di esportazioni e di legami economici nel settore marittimo. Nel parere, si esprime disappunto in quanto il terzo pacchetto in esame non riconosce la dovuta importanza ad enti locali e regionali, impegnati da sempre a far fronte ai problemi legati al settore marittimo, come la bonifica delle aree inquinate, offrendo zone di rifugio per le navi, assistenza alle navi in difficoltà, soccorso di persone, e cosí via. L’emendamente che noi proponiamo nel parere, riguarda proprio questo aspetto e va a sottolineare l’importanza di una più forte collaborazione tra enti locali e autorità marittime,nella gestione dei problemi concernenti questo settore.
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